Alternanza Scuola-Lavoro

PER COMODITA’ DEL LETTORE , RIPARTIAMO DALL’ALTO:

(LE NOTIZIE RELATIVE AGLI ANNI 2016-2017 E 2017-2018 SONO PIU’ IN BASSO)

IN DATA 04 GIUGNO 2018 E’ STATO PRESENTATA LA DOMANDA DI RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA COL LICEO COREUTICO “A. GALIZIA” E LA NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019

LEGGE 107 / 13 LUGLIO 2015

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

 

COMMI 33-44

33. OGGETTO: Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici

e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.

34. SOGGETTI PARTECIPANTI :All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».

35. L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero.

36. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

37. All’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio dell’attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

40. Il dirigente scolastico individua, all’interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di cui commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All’attuazione Istruzione e Formazione

professionale (IeFP) del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell’autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

GUIDA OPERATIVA del MIUR trasmessa alle scuole con lettera del Ministro Giannini in data 8/10/2015

Trattandosi di un corposo documento di oltre 90 pagine, si riporta di seguito l’indice dello stesso e dei suoi allegati, importantissimi in quanto concernenti tutta la modulistica necessaria per le  convenzioni tra scuola e imprese e le certificazioni:

INDICE

1. Orientamenti europei e quadro normativo nazionale

2. Finalità dell’alternanza scuola lavoro

3. Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro

a. Ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio: ruolo dei Poli tecnico professionali e degli Istituti Tecnici Superiori

b. Forme di accordo scuola, territorio e mondo del lavoro

      c. Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro

Il dirigente scolastico, avvalendosi del registro nazionale, può individuare le imprese e gli enti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per i percorsi di alternanza.

Le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro. La mancata iscrizione del soggetto ospitante nel suddetto Registro non preclude, quindi, la possibilità, da parte del suddetto soggetto, di accogliere studenti per esperienze di alternanza.

d. I protocolli d’Intesa

e. Laboratori territoriali per l’occupabilità

f. Altre esperienze territoriali: Bottega-scuola, Scuola-impresa e altre Buone pratiche

4. Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro

a. Ruolo del Comitato Tecnico scientifico (CTS) o del Comitato scientifico (CS)

b. Coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica

c. Tempi e metodi di progettazione

d. Progettazione del curriculum integrato dell’alunno

e. Percorso formativo personalizzato

5. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro

6. Requisiti delle strutture ospitanti

In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;

b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;

c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

7. Convenzioni

8. Funzione tutoriale

9. Impresa formativa simulata

10. Attività di alternanza con riferimento alla normativa sull’apprendistato

11. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro incontesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. Gli adempimenti sono individuati nel Manuale ”Gestione del Miur, a cui si fa espresso rinvio31.

Il dirigente scolastico, avrà cura di verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.

12. Valutazione e Certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro

a. Valutazione degli apprendimenti

b. I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti

c. La certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze formative

d. Trasversalità e rilevanza della certificazione

13. Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio

14. Monitoraggio e valutazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro

15. Risorse finanziarie

a. Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – ex lege 400/97

b. Fondo di cui all’articolo 1, comma 39, legge 107/2015

c. Risorse del Fondo Sociale Europeo derivanti dal P.O.N “Per la Scuola”

16. Rendicontazione delle attività di alternanza scuola lavoro

ALLEGATI

Modulistica di riferimento:

a) fac-simile modello di presentazione progetto di alternanza scuola lavoro;

b) fac-simile patto formativo dello studente – modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro;

c) fac-simile convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante;

d) fac-simile valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro;

e) esempio di scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante;

f) fac-simile scheda di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello studente;

g) griglia delle attività dell’impresa formativa simulata;

h) fac-simile attestato di certificazione delle competenze;

i) link di riferimento alle “Buone pratiche” delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Un impulso ulteriore all’alternanza scuola-lavoro viene offerto dal potenziamento degli ITS (Istituti Tecnici Superiori post-diploma) che fanno svolgere agli studenti ben 800 ore di esperienza in azienda (l. n° 107/15 art. 1 commi 45-55).

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Cos’è l’alternanza

L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, anche nei licei, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.

La scuola deve, infatti, diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro.

Con l’alternanza scuola-lavoro, viene introdotto in maniera universale un metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante).

L’alternanza favorisce la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di esperienze e crescita reciproca.

Non solo imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali possono diventare partner educativi della scuola per sviluppare in sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo.

In questa chiave si spiega il monte ore obbligatorio: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei che rappresentano un innovativo format didattico rispetto alle tradizionali attività scolastiche e possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o all’estero.

L’estensione delle attività di alternanza anche ai Licei rappresenta un unicum europeo. Persino in Germania, con il sistema duale, le esperienze scuola-lavoro riguardano solo gli istituti tecnici e professionali. Il nostro modello supera la divisione tra percorsi di studio fondati sulla conoscenza ed altri che privilegiano l’esperienza pratica. Conoscenze, abilità pratiche e competenze devono andare insieme.

Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano.

I TEMPI DI ATTUAZIONE

Dall’anno scolastico 2015/2016, l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno: le 400/200 ore rimangono comunque un obiettivo del triennio.

Dal corrente anno scolastico 2016/2017 l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto anno. A regime, dall’anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti dell’ultimo triennio: circa 1 milione e mezzo.

Prima dell’introduzione dell’obbligatorietà, gli studenti che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno svolto esperienze di alternanza, sono stati 270 mila: cifre che corrispondono al 18% del totale degli studenti della scuola secondaria superiore e al 42,3% delle scuole.

UN NUOVO PATTO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, coprogettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo.

Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività e dei processi svolti all’interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti, favorisce lo sviluppo del “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre le idee in azione. E’ la competenza chiave europea in cui rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità che si presentano.

Lo studente in alternanza non è mai un lavoratore, ma apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto in realtà operative.

Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il mondo del lavoro sono sollecitati ad interagire per una maggiore corresponsabilità educativa e sociale orientata alla valorizzazione delle aspirazioni degli studenti nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

DEFINIRE E DISTINGUERE L’ALTERNANZA

Il Progetto/Percorso di alternanza scuola lavoro si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.

Rispetto al tirocinio/allo stage, l’alternanza scuola lavoro è un percorso più strutturato e sistematico dotato di obbligatorietà, forte impegno organizzativo con un dispiego di esperienze all’interno di un triennio.

L’alternanza è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, mentre il tirocinio è un semplice strumento formativo.

L’alternanza scuola lavoro si distingue anche dall’apprendistato in quanto si configura come progetto formativo e non come rapporto di lavoro. L’apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro che prevede un contratto, un piano formativo e l’aderenza alla normativa del Jobs Act.

 

Da qui nasce la istituzione del REGISTRO NAZIONALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

 

 

A QUESTO REGISTRO SI E’ PRONTAMENTE  ISCRITTA

“LA DANCE” DI MARESA LANGELLA GIA’ NELL’OTTOBRE 2016

 

Quindi ha provveduto a firmare un Procollo di Intesa e successivamente una CONVENZIONE per due Progetti

per l’anno scolastico 2016-2017 con :

di Nocera Inferiore

 

I progetti presentati e quindi Convenzionati si sono svolti nell’arco dell’anno scolastico con buona e reciproca soddisfazione per il messaggio introdotto:

“dal sapere al saper fare”

 

E si sono completati con la consegna di:

 

Relazione Alternanza scuola-lavoro, sui Progetti in Convenzione

tra il Liceo Coreutico “A. Galizia” e “la dance di Maresa Langella” di Nocera Inferiore:

  • Corso di Perfezionamento col Maestro Guy De Bock e
  • Assistenza e Tirocinio all’insegnamento e alla coreografia.

PREMESSA:

L’ Alternanza Scuola–Lavoro è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. Si tratta di una nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. L’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce, pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul territorio. La didattica laboratoriale, su cui si fonda l’alternanza, passando dall’informazione alla formazione (“DAL SAPERE AL SAPER FARE” ), incoraggia la nascita di un atteggiamento attivo dello studente verso la conoscenza. In più, tale possibilità didattica richiede di trovare situazioni di apprendimento diverse da quelle usuali, ed il giovane è messo nelle condizioni di essere protagonista in una situazione che mobilita le sua capacità e evidenzia le sue potenzialità. Tutte queste caratteristiche si fondono in un terreno da cui nasce l’idea dell’alternanza scuola lavoro e questi progetti in particolare.

 

I due progetti in esame intendevano integrare la formazione tradizionale scolastica per formare danzatrici e/o coreografe :

  • con capacità di inserimento nel mondo di lavoro;
  • con capacità di lavorare in gruppo ;
  • con atteggiamento di flessibilità verso le nuove metodologie di insegnamento.

 

I risultati attesi dell’esperienza di ASL in coerenza con i bisogni formativi del territorio erano:

  • promuovere il successo formativo dei giovani;
  • sviluppare una diversa modalità di apprendimento;
  • rendere più percepibile ai giovani il mondo del lavoro e proporre loro lo sviluppo di una “cultura del lavoro”;
  • sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla “cultura d’impresa”;
  • coinvolgere, in qualità di tutor scolastico, docenti di diverse materie in modo da far conoscere le dinamiche virtuose che possono innescarsi durante le attività di alternanza, dove spesso gli studenti poco motivati in classe riescono durante il tirocinio a uscire dalla ruolizzazione negativa che li affligge fra le mura scolastiche;
  • riscontrare buone percentuali di allieve partecipanti, con  discreta frequenza e buon monte ore ASL effettuato:  
  • allieve che hanno aderito al progetto: 97.22%
  • tasso di frequenza tra il 50 e il 60 % :  55.51%
  • svolgimento delle ore previste in ASL tra il 70 e l’80% :  81.92%

 

L’azione dei Progetti mirava a:

  • Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;
  • Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
  • Accrescere la motivazione allo studio e guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e stili di apprendimento individuali.

 

Si è svolta per :

  • Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, per collegare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica.
  • Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze conseguibili mediante esperienze di alternanza scuola-lavoro in settori culturali, produttivi e di servizi del territorio.
  • Acquisire saperi aggiuntivi necessari ai fabbisogni innovativi del mercato del lavoro.
  • Favorire l’orientamento in uscita per gli studi universitari, mediante l’anticipazione dell’esperienza lavorativa nei luoghi di lavoro e la creazione di rapporti di cooperazione e sinergie tra l’ente scolastico, l’università, le realtà produttive e di servizi del territorio.
  • Realizzare moduli di cultura del lavoro, concordati tra scuola e formatori esterni con il coinvolgimento di imprese.

 

L’obiettivo fissato per questo scopo è stato raggiunto grazie al giusto percorso  individuato dal liceo Coreutico “A.Galizia” quando ha scelto di Convenzionare questi due Progetti proposti, infatti

Considerato che

tutte le allieve che hanno partecipato, nessuna esclusa, hanno tenuto fede al Patto Formativo sottoscritto di:

  • rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda);
  • conseguire le competenze in esito al percorso;
  • svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza,

Si rileva che

la partecipazione delle allieve del Liceo Coreutico “A. Galizia” al Corso di Perfezionamento proposto non solo ha supportato l’attività di orientamento in entrata, ma ha permesso di sviluppare le capacità espressivo-comunicative delle allieve ed il loro rapporto con l’esterno, fine ultimo del percorso di studi del Liceo Coreutico: le allieve sono state mediamente molto attente e si sono mostrate coinvolte, interessate e motivate.

Parimenti il Tirocinio all’insegnamento e alla coreografia ha permesso alle allieve di acquisire una pluralità di linguaggio e un conseguente approfondimento della propria capacità espressiva che è stata evidentemente ulteriormente sviluppata grazie a queste ore di formazione in ASL, in virtù dell’attenzione, assai alta, e dell’interesse per i partecipanti a questo Progetto.

 

Con il seguente prospetto sinottico riassuntivo

 

E’ stato quindi rinnovato il Protocollo di Intesa con il Liceo “A:Galizia” per l’anno scolastico 2017-2018 e presentati due Progetti che, se accolti in Convenzione, verranno di seguito riportati su queste pagine.

IN DATA 10/11/2017 E’ STATO FIRMATA LA CONVENZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017-2018 PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRA IL LICEO COREUTICO “A.GALIZIA” DI NOCERA INFERIORE E “LA DANCE” DI MARESA LANGELLA.

I PROGETTI APPROVATI SONO DUE:

PRATICA CON LEZIONI DI DANZA CLASSICA TENUTE DAL MAESTRO GUY DE BOCK E DAL MAESTRO ALEX ATZEWI PER LA DANZA CONTEMPORANEA.

TEORIA CON LA POSSIBILITA’ PER LE ALLIEVE DEL COREUTICO DI ASSISTERE COME TIROCINANTI ALLE LEZIONI DI DANZA CHE SI SVOLGONO PRESSO “LA DANCE”.

LE ORE MEDIE PREVISTE DI A.S.L. PER OGNI ALLIEVA SONO PREVISTE IN NUMERO 40 ORE.

RISULTATI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017-2018